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D.L. 27/06/2003 n. 1516. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso. 7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla Legge per la violazione accertata. 8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida. 9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205». 1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208». )) 2. All'articolo 207 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche a) al comma 2 (( il secondo periodo è soppresso; )) nel terzo periodo le parole: «o del rilascio del documento fideiussorio» sono soppresse; nell'ultimo periodo le parole: «l'una e l'altro sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «la cauzione è versata» b) al comma 2-bis dopo le parole: «Stato membro dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo» c) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni»; (( c-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea». 2-bis. Al comma 1 dell'articolo 214 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «certificato di idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «certificato di circolazione»; al medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione è ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione». 2-ter. Al comma 2 dell'art. 214 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «il veicolo è restituito all'avente titolo » sono sostituite dalle seguenti: «il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto». 2-quater. Il comma 8 dell'art. 214 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.». )) 3. All'art. 219 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la Legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al pre- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonchè quello disposto ai sensi dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo » c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2». 3-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 230 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti ». )) Riferimenti normativi: -Il testo vigente dell'art. 201 del Decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla Legge qui pubblicata è il seguente: «Art. 201 Notificazioni delle violazioni 1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. 1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1 a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa c) sorpasso vietato d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del Decreto- Legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni. 2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al somma 1. 3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei 4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amminitrativa pecuniaria. 5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto. 5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con Decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'art. 4 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'art. 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto, interessato ai sensi dell'art. 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.». -Si riporta il testo degli articoli 203 e 204 del Decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dalla presente Legge: «Art. 203 Ricorso al prefetto 1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. 1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. 2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o con fermare le risultanze del ricorso. 3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento». «Art. 204 Provvedimenti del prefetto
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